Uno degli aspetti più importanti nella vendita di un’opera d’arte, di un gioiello o di un orologio, è la sua valutazione, quindi l’assegnazione del suo prezzo che rispecchi il corretto e giusto valore odierno di mercato.

Uno degli aspetti più importanti nella vendita di un’opera d’arte, di un gioiello o di un orologio, è la sua valutazione, quindi l’assegnazione del suo prezzo che rispecchi il corretto e giusto valore odierno di mercato.

Che si tratti di un dipinto, un mobile antico, un arazzo piuttosto che un marmo o una stampa, nel caso di vendita di un bene d’autore gli attori principali del sistema sono certamente le gallerie d’arte e le case d’asta, strutture davvero potenti nell’ambito del mercato secondario: esse si occupano esclusivamente della rivendita di valori artistici già affermati.

L’acquisto avviene attraverso un altro mercante, attraverso una casa d’asta o direttamente da privati; di norma si tratta di opere di artisti deceduti oppure che hanno già raggiunto la notorietà.

Attualmente a gestire il monopolio della compravendita internazionale d’arte sono le due le case d’asta inglesi Sotheby’s e Christie’s, che operano sull’asse del mercato Londra – New York. Esse assistono i loro clienti durante l’intero processo di vendita: una volta accertato che la proprietà è adatta alla vendita all’asta, i loro esperti si prendono cura di ogni dettaglio, dalle stime accurate, all’esecuzione di fotografie e catalogazione della proprietà, per pubblicarla nei cataloghi e proporla ai potenziali acquirenti in tutto il mondo.

Le case d’asta seguono scrupolosamente l’andamento del mercato ed hanno a propria disposizione un database costantemente aggiornato: alla propria clientela sanno fornire un’opinione accurata sul valore attuale di un oggetto.

Aspetti fiscali della vendita di un’Opera d’Arte

Èbene sapere che, ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un privato collezionista non è in via di principio soggetta a tassazione. Per essere esclusa da tassazione, tuttavia, la vendita deve innanzitutto mantenere il requisito di occasionalità; nel caso infatti in cui la compravendita delle opere dovesse acquisire il carattere di abitualità, i proventi che ne derivano si qualificherebbero come reddito di impresa e sarebbero quindi soggetti a tassazione.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo in questa sede precisiamo che, nel caso in cui un privato venda delle opere d’arte, d’antiquariato o da collezione ricevute in eredità o in donazione, si può escludere che ricorra l’attività di impresa.

Tale esclusione è indipendente dall’ammontare degli introiti: questo è valido sia nel caso in cui la vendita sia posta in essere in blocco con un unico atto, sia nel caso venga effettuata in tempi diversi e nei confronti di più acquirenti, non trattandosi in sostanza di operazioni di acquisto e rivendita svolte sistematicamente.

Questo principio ovviamente decade nel momento stesso in cui dovesse risultare che la persona fisica si è dotata di una organizzazione di tipo imprenditoriale.